Diritti dei bambini o diritto di cronaca?

 

La legge 675/96  sulla privacy  ha sancito  il diritto  alla riservatezza anche da parte dei minori, restringendo il campo di azione dei mezzi di informazione. Vi sono sufficienti strumenti giuridici per tutelare i bambini dagli abusi della cronaca? Il parere di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia

 

 

La legge 675/96 che tutela la privacy ha finalmente introdotto anche in Italia il concetto di tutela della vita privata del cittadino. Una vita privata – di cittadini di ogni età, adulti e bambini – che troppo spesso è oggetto di prevaricazioni e di interferenze di ogni tipo.

La complessità della normativa entrata in vigore e la delicatezza del tema che la legge 675/96 tratta non potevano, dunque, non creare difficoltà riguardo alla sua applicazione e al suo rispetto, ma era anzi già stato predetto il divampare della polemica ancor prima dell’entrata in vigore della legge stessa.

Sicuramente, la tutela dei dati personali, le restrizioni nei confronti di ogni genere di banca dati e archivio hanno imposto un grande lavoro di adeguamento da parte di tutti quegli organismi che se ne servono come strumenti. Ma in tema di tutela della privacy la discussione si è accesa soprattutto tra i giornalisti, ai quali la legge 675 si rivolge espressamente con l’articolo 25, che, pure nella sua edizione riveduta e ammorbidita, restringe, di fatto, il raggio di azione dell’informazione e degli informatori.

Insomma, diritto di privacy e diritto di cronaca corrono sempre il rischio di entrare in conflitto e il limite tra diritto di informazione e censura, che è in certi casi di ardua definizione, è ora tutelato dal Garante della privacy. Ma il rischio più grave, di cui deve sempre tenere conto chi svolge la professione di informatore, è quello di ledere la dignità personale dell’individuo, soprattutto quando si tratta di minori.

Se la polemica tra Garante della privacy e giornalisti è per alcuni versi apparsa strumentale a necessità talvolta non propriamente né direttamente inerenti al diritto di informazione, d’altro canto è servita a mettere bene in luce un altro aspetto assai delicato della tutela della persona: il diritto alla privacy del minore, peraltro definitivamente sancito anche dal codice di deontologia da poco approvato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti e imposto all’ordine professionale dall’articolo 25 della stessa legge 675/96.

Tra sciacallaggio, voyorismo, curiosità e stupidità (esercitate talvolta sia da parte di chi informa sia di chi desidera essere informato) i mass media hanno troppe volte condotto uno slalom tra la voglia di riservatezza e tutela del minore e voglia di raccontare fatti eclatanti, orrendi e criminosi, dei quali i minori fossero autori o, assai più spesso vittime o testimioni inconsapevoli e inermi.

Sicuramente la legge sulla privacy sia imponendo il codice deontologico ai giornalisti, ma ancor più riportando sotto i riflettori il discusso tema della tutela dei minori nel contesto dell’informazione, ha promosso un processo di presa di
coscienza nei confronti del problema da parte dell’opinione pubblica, diffondendo al tempo stesso una maggiore sensibilità.

Ma quali sono le normative specifiche che tutelano il minore di fronte all’informazione?

Partendo da lontano, l’articolo 2 della Costituzione sancisce il concetto di rispetto della persona, nel quale rientra la tutela del minorenne dalle interferenze ingiustificate o illecite nella sua vita privata.

Per entrare nello specifico, le normative dirette alla professione giornalistica e all’informazione sono molto restrittive e la loro codificazione risale a circa un decennio fa. Gli articoli 114, punto 6, del Codice di Procedura penale e 13 del Dpr 448/1988 vietano espressamente ai giornalisti di pubblicare il nome, il cognome e le immagini dei minori, nonché tutti quegli elementi che possano portare alla loro identificazione. In pratica, senza deroga alcuna, è vietato pubblicare dati che possano fare risalire all’identità del minore quando la sua persona deve essere tutelata: ad esempio, i nomi dei genitori, la classe frequentata, l’indirizzo, ecc..

Anche la “Carta dei doveri del giornalista” (1993) e la “Carta di Treviso” (la I del 1990 e la II aggiornata nel 1995), che sono strumenti normativo-deontologici sanciti dallo stesso Ordine nazionale dei giornalisti, proibiscono la pubblicazione di nome e cognome dei minori, mentre l’articolo 16 della Convenzione internazionale sul diritto dell’infanzia, stipulata nel 1989 e trasformatasi in legge dello stato italiano numero 176 del 1991 (di cui c’è il richiamo anche nel testo del Contratto nazionale del lavoro giornalistico) vieta interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata dei bambini.

Infine, l’articolo 2 della legge professionale 69/1963 impone il rispetto della persona come limite che il diritto di cronaca non deve sorpassare.

Recentemente, il Consiglio nazionale dei giornalisti ha rivisto la prima stesura del codice deontologico previsto dalla legge 675/96, codice che era stato nella sua prima edizione respinto dal garante Stefano Rodotà e che aveva sollevato opposizioni anche all’interno dell’ambiente giornalistico stesso. L’articolo 7 del codice, dedicato interamente alla tutela del minore così recita: 1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione. 2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, anche a fatti che non siano specificamente reati. 3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restanti i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla “Carta di Treviso”.

Il margine di discrezionalità, seppur ristretto, lasciato al giornalista, non ha mancato di suscitare perplessità in coloro che ritengono non sempre all’altezza l’ambiente giornalistico italiano.

Ma è davvero così grave la situazione nel nostro Paese? Sono molte le contravvenzioni che i giornalisti commettono sui vari mezzi di comunicazione? Abbiamo sentito il parere di Franco Abruzzo, presidente dell’Ordine dei giornalisti della Lombardia.

Presidente, ritiene sufficienti gli strumenti giuridici di tutela dei minori attualmente vigenti?

«La legge dello stato, i codici e le normative ratificate in Italia dall’Ordine nazionale dei giornalisti prevedono una seria tutela del minore da lesioni del diritto alla riservatezza da parte degli organi di informazione. L’Ordine dei giornalisti della Lombardia ed io personalmente siamo da lungo tempo impegnati in questo campo, che richiede estrema serietà. Attraverso la nostra attività abbiamo condotto e conduciamo costantemente campagne di sensibilizzazione verso questo problema rivolte ai nostri iscritti. La tutela dei minori è spesso tema di discussione e di approfondimento sul nostro organo di informazione che è il mensile “Ordine Tabloid”; inoltre abbiamo organizzato varie iniziative in merito, giornate di studio e conferenze. Sono convinto che a monte della tutela del minore ci deve essere il rispetto per la persona, di qualsiasi età sia, e il rispetto della verità sostanziale».

Come si comportano i giornalisti lombardi?

«Nonostante un certo diffuso allarmismo, che pure talvolta è giustificato, ritengo vi siano seria coscienza e rispetto delle regole. Nel 1996 attraverso l’Eco della stampa abbiamo monitorato per quattro mesi la gran parte delle testate pubblicate in Lombardia. Il risultato ha dato solo 3 casi di mancato rispetto delle normative sulla tutela dei minori».

Ritiene che la situazione sia migliorata o peggiorata negli ultimi anni?

«Credo che siamo in via di miglioramento e credo molto nella professionalità e nell’etica dei giovani, verso i quali nutro molta fiducia. Proprio i giovani che escono dalla nostra scuola di giornalismo sono molto preparati, conoscono i diritti e i doveri, ma, soprattutto, hanno un forte senso dell’etica professionale, che è un elemento cruciale e il solo in grado di garantire una corretta informazione. Sono convinto che nella maggior parte dei casi gli errori siano dovuti a mancanza di formazione e di informazione dei giornalisti stessi: un fatto questo molto grave, in quanto la nostra è una professione di utilità sociale».

E se un editore spinge in un certo senso, con gli occhi puntati alla tiratura?

«Ciò non è ammissibile: l’editore è un cittadino che a sua volta deve sottostare alle regole e il giornalista, per parte sua, deve imparare a dire di no, se necessario».

Che cosa succede se un giornalista viola le regole?

«I consigli degli ordini regionali, che hanno il compito di vigilare sulla correttezza dell’informazione, mettono in atto un provvedimento disciplinare, che può concludersi sia con l’assoluzione del giornalista stesso, con un avvertimento, o, nei casi più gravi, con la sospensione temporanea o l’espulsione dall’ordine professionale».

 

Il  “Codice di autoregolamentazione” sottoscritto da Rai, Mediaset e Tmc il 26 novembre 1997, si occupa della tutela dei minori davanti alla tv e contiene anche un riferimento alla tutela della loro privacy

 

MINORI IN VIDEO

Niente piu’ immagini di minori che siano “autori, testimoni o vittime di reati”; non piu’ sequenze con ragazzi “affetti da gravi patologie o portatori di handicap per propagandare terapie in forme sensazionalistiche”. Vietato intervistare minori in una “situazione di grave crisi personale”.

 

FASCIA PROTETTA

Dalle 7 alle 22.30 i tg non potranno trasmettere sequenze “particolarmente crude o brutali che possano creare turbamento o forme imitative nel minore”.

Le trasmissioni di intrattenimento non devono “usare in modo gratuito i conflitti familiari come spettacolo”.

 

FILM E FICTION

Ogni azienda nominerà un Comitato di autocontrollo che valuterà se la pellicola è adatta alla fascia protetta.

 

PUBBLICITA’

Protezione specifica dalle 16 alle 19 ( fascia della tv dei ragazzi ), ovvero nessuna promozione di alcolici, profilattici, contracettivi, servizi telefonici tipo 144.