Il primo codice deontologico per gli Assistenti Sociali

E’ stato presentato per la prima volta ufficialmente a Roma il 4 giugno scorso il codice deontologico degli Assistenti sociali, durante il convegno “Assistenti sociali, un riferimento fondamentale nella società e nei servizi”. Cinquanta articoli ai quali ispirarsi per svolgere con deontologia professionale e con efficacia un ruolo così complesso e sempre in cambiamento. Di seguito, prima del testo del codice, pubblichiamo l’intervento svolto da Paola Rossi, presidente dell’Ordine nazionale degli Assistenti Sociali, in occasione del convegno tenutosi a Roma, intervento che sintetizza l’iter della professione in questo ultimo mezzo secolo.

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La professione di Assistente Sociale è la prima professione “sociale” nata in Italia nell’immediato dopoguerra e, per oltre due decenni, è stata l’unica. Ha operato da sola negli enti assistenziali di categoria: un arcipelago di sigle intese a garantire “assistenza” non calibrata sul “bisogno” degli individui, ma sui requisiti giuridici per ottenerla.
Ha operato anche negli enti di riforma fondiaria agendo quale veicolo di informazione, di sollecitazione di iniziative cooperativistiche, di una presa di coscienza e di utilizzazione di risorse comunitarie, negli enti gestori di case per i lavoratori, crogiolo negli anni Cinquanta di un ravvicinato incontro tra lavoratori inurbati di provenienza territoriale diversificata, che non avevano neppure un linguaggio e appartenevano a realtà culturali talmente diverse da ostacolare la comunicazione tra loro e l’inserimento nelle città che li accoglievano, favorendo l’individuazione dei problemi comuni, l’inserimento scolastico dei bambini e l’avviamento al lavoro dei più grandi, aiutando la nascita di uno spirito comunitario attraverso il lavoro di gruppo e di comunità.
Pochi sono disposti a ricordare che psicologia e sociologia, precedentemente bandite, sono rientrate in Italia introdotte dalle scuole di servizio sociale, che le prime inchieste sociologiche sono state effettuate dagli assistenti sociali, che questi hanno operato facendo precedere e accompagnare il loro lavoro da “studi di ambiente” che consentivano di leggere il disagio del singolo o del gruppo in una più vasta e complessa realtà sociale e di ipotizzare un coinvolgimento a più livelli per la soluzione di problemi.
Dagli anni Cinquanta la professione è entrata nelle istituzioni con il proprio portato innovativo derivato da una tradizione anglosassone di oltre cinquant’anni e permeata da un diffuso e condiviso senso democratico, ha dovuto battersi e nei casi migliori si è battuta con successo per non essere metabolizzata e, al limite, annientata. L’istituzione l’ha spesso confinata nella parte terminale dell’intervento, quello verso “l’assistito”, affinché i processi decisionali su obiettivi e programmi rimanessero saldamente in una prospettiva di “conservanzione dell’esistente”.
Gli assistenti sociali hanno lavorato per cambiare la logica di autoconservazione dell’istituzione: sul piano dell’operatività quotidiana, incidendo sostanzialmente e irreversibilmente sulla realtà del momento; sul piano politico favorendo e sostennendo con interventi, scritti, dibattiti, le iniziative anche legislative volte al superamento del vecchio sistema assistenziale e a favorire servizi territoriali meglio garantiti mediante diretta assunzione di responsabilità da parte degli enti locali.
Ciò è costato conflitti vissuti in prima persona dagli assistenti sociali, tenuti dalle norme di comportamento acquisite in sede di formazione professionale ad una duplice lealtà: verso l’ente e verso l’assistito.
Gli assistenti sociali hanno sempre avuto un codice comportamentale: è una professione che ha come fine l’uomo e il suo essere sociale, tende a introdurre cambiamenti evolutivi di crescita, di consapevolezza e acquisizione di competenze sociali, opera sul singolo in rapporto al gruppo di appartenenza e alle condizioni di vita, sul gruppo e sulla comunità in rapporto alle esigenze del singolo e alla crescita complessiva della comunità stessa.
Come è evidenziato nella prefazione del Codice che viene offerto alla nostra attenzione e gli studi e iniziative che si sono succedute come quelli compiuti dall’Associazione Nazionale Assistenti Sociali Ass.N.A.S. che ha elaborato già nel 1992 un proprio codice deontologico, che costituisce un iniziale punto di riferimento.
Quello che si offre è il frutto di un’esperienza e di una costante riflessione da cui non si potrà prescindere per individuare i fini e i valori della riforma dell’assistenza che verrà varata dopo oltre cento anni dalla legge Crispi del 1890 dettata prevalentemente dall’esigenza del controllo sociale delle masse dei diseredati.
Nel 1998 la finalità dell’assistenza deve essere individuata piuttosto nella crescita del cittadino in seno alla sua comunità e nella crescita della comunità che vuole la partecipazione attiva di tutti i suoi membri in una società democratica e civile.
Oggi gli assistenti sociali – passati attraverso i molti mutamenti istituzionali, il confronto con il movimento del 1968 in cui, trascinati dalla sua forte connotazione ideale della professione, hanno rischiato di perdere la loro identità accogliendo l’idea dell’operatore unico, del superamento delle metodologie e delle tecniche per un lavoro precipuamente politico hanno realizzato la piena consapevolezza delle potenzialità della loro professione e sono pronti ad affrontare la libera professione, chiamati da studi professionali multidisciplinari, da giudici, da avvocati e dagli altri operatori del diritto, da istituzioni pubbliche e private ad attivare rapporti di consulenza.
Come già affermato, la riforma non può essere concepita in termini di “ingegneria istituzionale” e avere unicamente
riguardo a competenze e fondi di finanziamento, ma deve puntare soprattutto alla migliore preparazione e al miglior utilizzo del personale. Qualificare il rapporto tra cittadino in difficoltà e la sua comunità di appartenenza significa stabilire relazioni: le relazioni passano attraverso professionista, che deve essere in grado di gestire un rapporto finalizzato, dai contenuti certi e affidabile.
Gli assistenti sociali sono e si sentono la “figura forte” del sistema e pertanto declinano le proprie credenziali e il proprio impegno al servizio: il servizio alla persona è elemento essenziale e costitutivo del loro codice genetico.
Lo scenario attuale vede una semplificazione del quadro istituzionale ricomponendo i compiti in capo all’ente locale, ma vede anche l’ingresso di un’offerta assistenziale di associazioni, di organismi profit e no profit e di volontariato che indubbiamente va a costituire un arcipelago che deve essere ricomposto in un disegno operativo capace di coordinamento e progettualità, che va governato non per limitarne lo slancio creativo o la libertà di iniziativa, ma perché se il disegno è chiaro e condiviso ognuno vi concorra con la propria vocazione e specificità.
Questa nostra società è un crogiolo in cui i diritti continuamente si ridefiniscono: entra nella sfera della legittimità ciò che appena ieri ne era bandito, ne viene respinto ciò che era accettato come lecito; chi si assume il compito di costruire un riferimento, un orecchio e, di più, una sensibilità e una disponibilità ad ascoltare, ad accogliere, a restituire decantata una problematica esistenziale, di aiutare l’altro, deve avere esso stesso un saldo punto di riferimento.
Il codice di comportamento degli assistenti sociali non costituisce un “fatto nuovo”, ma si presenta come qualcosa che muove e guida l’essere assistenti sociali, professionisti da sempre e finalmente entrati nel novero delle professioni intellettuali per unanime volontà politica di riconoscimento e valorizzazione.
Riconoscimento e valorizzazione che non possono prescindere non solo da un più adeguato livello formativo attraverso l’istituzione del corso di laurea, del dottorato di ricerca, della specializzazione; ma anche dall’accesso indiscusso alla dirigenza, per l’organizzazione e la direzione del proprio lavoro.
Non è infatti concepibile che una professione intellettuale tanto peculiare debba riferirsi ad altra, o anche ad un professionista omologo dotato “anche” di una laurea, per la programmazione, l’organizzazione e l’erogazione delle prestazioni professionali proprie.
E’ noto che molti atenei sono sulla strada di istituire un corso di laurea in servizio sociale avvalendosi della riconosciuta autonomia istituzionale: spetta al MURST stabilire finalmente l’area di riferimento, l’area del sociale. Il diploma universitario triennale è necessariamente in via di superamento a motivo dell’ingresso in Europa, ma è la complessità della professione che esige livelli formativi adeguati. E’ la richiesta di un cittadino che chiede che i suoi problemi vengano affrontati in un’ottica globale, da una figura capace di tenere conto dei molti aspetti d’ordine psicologico, psicopatologico, relazionale, istituzionale, giuridico, in alcuni casi giudiziario, non per dare soluzioni su tutti questi aspetti, ma per attivare le risorse professionali, istituzionali – non meno che della persona e del suo ambiente familiare e sociale – per affrontarli in termini di “rete”.
Io non ho inteso illustrare i 55 articoli del codice, che affido alla vostra attenta considerazione: ho puntato soprattutto a far conoscere meglio la professione da cui sono scaturite le norme alle quali ci impegniamo ad attenerci assumendo in seno alla società attuale il nostro compito di assistenti sociali.

Paola Rossi – Presidente dell’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali

Il Codice Deontologico

PREMESSA
Questo primo Codice deontologico dell’Ordine professionale degli assistenti sociali, istituito dalla Legge 23 marzo 1993 n.84, nasce dopo oltre cinquanta anni di presenza della professione di assistente sociale in Italia ed è ispirato dalla quotidiana esperienza degli assistenti sociali, dalle loro costanti riflessioni sulle questioni etiche e deontologiche sviluppate nel tempo, dai codici deontologici e dalle tesi, prodotti nel nostro paese e in ambito internazionale, e dalle loro sperimentazioni.
Il Codice è costituito dai principi e dalle regole che gli assistenti sociali devono osservare e far osservare nell’esercizio della professione e che orientano le scelte di comportamento nei diversi livelli di responsabilità in cui operano.
Il rispetto del Codice è vincolante per l’esercizio della professione.
Gli assistenti sociali sono impegnati per la sua conoscenza, comprensione e diffusione, nonché nell’aiuto vicendevole per il suo uso nelle diverse forme in cui la legge prevede l’esercizio della professione.

TITOLO I

PRINCIPI
1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sull’affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, uguaglianza, socialità, solidarietà, partecipazione.
2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contribuire al loro sviluppo. Ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell’uso delle risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno o di disagio e promuovere ogni iniziativa atta a ridurre i rischi di emarginazione.
3. L’assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice di un domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita, di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale che fisico.
4. L’assistente sociale svolge la sua azione professionale senza discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di nazionalità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di minorazione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica personale.
5. Nell’esercizio delle sue funzioni l’assistente sociale non esprime giudizi di valore sulle persone in base ai loro comportamenti.
6. L’esercizio della professione si basa sull’autonomia tecnico-professionale, sull’indipendenza di giudizio, sulle conoscenze proprie della professione e sulla coscienza personale dell’assistente sociale. L’assistente sociale ha il dovere di difendere la propria autonomia da pressioni e condizionamenti.

TITOLO II

LA RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PERSONA UTENTE E CLIENTE

Capo I
Diritti degli utenti e dei clienti

7. L’assistente sociale deve impegnare la sua competenza professionale per promuovere la piena autodeterminazione degli utenti e dei clienti, la loro potenzialità ed autonomia, ponendoli in grado di partecipare consapevolmente alle fasi del processo di aiuto.
8. Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discernimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti dell’intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consenso, salvo disposizioni legislative e amministrative.
9. L’assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai loro legali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguarda, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella stessa.
10. L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfruttamento nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.
11. L’assistente sociale deve avere il consenso degli utenti e dei clienti a che terzi siano presenti durante l’intervento, o informati dello stesso per motivi di studio, formazione, ricerca.

Capo II
Regole generali di comportamento dell’assistente sociale

12. L’assistente sociale deve mettere al servizio degli utenti e dei clienti la propria competenza e abilità professionali, costantemente aggiornate, intrattenendo il rapporto professionale solo fino a quando la situazione problematica lo richieda o la normativa glielo imponga.
13. Qualora la complessità di una situazione lo richieda, l’assistente sociale si consulta con altri professionisti competenti e, se lo ritiene opportuno, trasferisce, con consenso informato, il caso ad altro collega, fornendo ogni elemento utile alla continuità del processo di aiuto.
14. L’assistente sociale, investito dalla magistratura o in adempimento
di norme in vigore di funzioni di controllo o di tutela, deve informare gli interessati delle implicazioni della specifica relazione professionale.
15. L’assistente sociale investito di funzioni peritali deve esercitarle con imparzialità ed indipendenza.
16. Nel rapporto professionale l’assistente sociale non deve utilizzare la relazione con utenti e clienti per interessi o vantaggi personali, non accetta oggetti di valore, non instaura relazioni personali significative e relazioni sessuali.

Capo III
Riservatezza e segreto professionale

17. La riservatezza ed il segreto professionale costituiscono diritto primario dell’utente e del cliente e dovere dell’assistente sociale, nei limiti della normativa vigente.
18. La natura fiduciaria della relazione con utenti o clienti obbliga l’assistente sociale a trattare con riservatezza in ogni atto professionale le informazioni e i dati riguardanti gli stessi, per il cui uso o trasmissione, nel loro esclusivo interesse, deve ricevere l’esplicito consenso degli interessati, o dei loro legali rappresentanti, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.
19. L’assistente sociale deve curare la riservatezza della documentazione relativa agli utenti ed ai clienti salvaguardandola da ogni indiscrezione, anche nel caso riguardi ex utenti o clienti.
Nelle pubblicazioni scientifiche, nei materiali ad uso didattico, nelle ricerche deve curare che non sia possibile l’identificazione degli utenti o dei clienti cui si fa riferimento.
20. L’assistente sociale che nell’esercizio della professione venga a conoscenza di fatti o cose aventi natura di segreto è obbligato a non rivelarli, salvo che per gli obblighi di legge e nei seguenti casi:
– rischio di grave danno allo stesso utente o cliente o a terzi, in particolare minori, incapaci o persone impedite a causa delle condizioni fisiche, mentali o ambientali;
– richiesta scritta e motivata dei legali rappresentanti del minore o dell’incapace nell’esclusivo interesse degli stessi;
– autorizzazione dell’interessato o degli interessati o dei loro legali rappresentanti resi edotti delle conseguenze della rivelazione.
21. L’assistente sociale è tenuto ad esigere l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale da parte di coloro con i quali collabora e che possono avere accesso alle informazioni riservate.
22. La trasmissione ad altri enti o colleghi di documentazione relativa a utenti o clienti comporta la trasmissione di ufficio del segreto professionale.
La collaborazione dell’assistente sociale alla costituzione di banche dati deve garantire il diritto degli utenti e dei clienti alla riservatezza, nel rispetto delle norme di legge.
23. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’assistente sociale, oltre che ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare dichiarazioni o interviste, è tenuto al rispetto della riservatezza e del segreto professionale.

TITOLO III

RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA’

Capo I
Partecipazione e promozione del benessere sociale

24. L’assistente sociale deve contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e della sussidiarietà, favorendo o promuovendo iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti, in particolare riconosce e sostiene la famiglia quale risorsa primaria.
25. L’assistente sociale deve contribuire a sviluppare negli utenti e nei clienti la conoscenza e l’esercizio dei propri diritti-doveri nell’ambito della collettività, promuovere e sostenere processi di maturazione e responsabilizzazione sociale e civica, favorire percorsi di crescita anche collettivi che sviluppino sinergie e aiutino singoli e gruppi, anche in situazione di svantaggio.
26. Nelle diverse forme dell’esercizio professionale l’assistente sociale non può prescindere da una precisa conoscenza della realtà socio-territoriale in cui opera e da una adeguata considerazione del contesto culturale e di valori, identificando le diversità e la molteplicità come una ricchezza da salvaguardare e da difendere.
27. L’assistente sociale deve contribuire alla promozione allo sviluppo e al sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali e di programmi che comportino il miglioramento della loro qualità di vita.
28. L’assistente sociale ha il dovere di porre all’attenzione delle istituzioni che ne hanno la responsabilità e della stessa opinione pubblica situazioni di deprivazione e gravi stati di disagio non sufficientemente tutelati.
29. L’assistente sociale deve conoscere i soggetti attivi del campo sociale sia privati che pubblici e ricercare la collaborazione per azioni comuni tendenti a rispondere in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziale.
30. L’assistente sociale deve contribuire ad una corretta e diffusa informazione sui servizi a favore dei cittadini per l’accesso e l’uso delle risorse e delle opportunità per tutti.
31. In caso di calamità pubblica o di gravi emergenze sociali, l’assistente sociale si mette a disposizione dell’amministrazione per cui opera o dell’autorità competente, contribuendo a programmi e interventi diretti al superamento dello stato di crisi.

TITOLO IV

LA RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DI COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI

Capo I
“Rapporti con i colleghi ed altri professionisti”

32. L’assistente sociale intrattiene con i colleghi e con gli altri professionisti con i quali collabora rapporti improntati a correttezza, lealtà e spirito di collaborazione reciproci; si adopera per la soluzione di possibili contrasti nell’interesse dell’utente e del cliente e promuove un sistema di rete integrato fra gli interventi.
33. L’assistente sociale, che stabilisce un rapporto di lavoro a vario titolo con colleghi ed organizzazioni pubbliche o private, chiede il rispetto delle norme etico-deontologiche che informano la professione, fornisce informazioni sulle specifiche competenze e sulla metodologia applicata per salvaguardare il proprio ed altrui ambito di competenza e di intervento.
34. In caso di grave incompetenza professionale di un collega o altro professionista che possa causare grave pregiudizio all’utente o al cliente, e nell’interesse degli stessi, l’assistente sociale ha l’obbligo di segnalare la situazione all’Ordine o Collegio professionale competente.

TITOLO V

LA RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELL’ORGANIZZAZIONE DI LAVORO

Cap. I
L’assistente sociale nei confronti dell’organizzazione di lavoro

35. L’assistente sociale deve esigere il rispetto del suo profilo professionale, la tutela anche giuridica nell’esercizio delle sue funzioni professionali e la garanzia del rispetto del segreto di ufficio.
36. L’assistente sociale deve impegnare la propria competenza professionale per contribuire al miglioramento della politica e delle procedure dell’organizzazione di lavoro, all’efficacia e all’efficienza dei suoi interventi, contribuendo alle azioni di pianificazione e programmazione, nonché al razionale ed equo utilizzo delle risorse a disposizione.
37. L’assistente sociale non deve accettare o mettersi in condizioni di lavoro che potrebbero comportare azioni incompatibili con i principi e le norme del Codice, in contrasto con il mandato sociale, che potrebbero compromettere gravemente la qualità e gli obiettivi degli interventi o non garantire rispetto e riservatezza agli utenti e ai clienti.
38. L’assistente sociale deve adoperarsi affinché le sue prestazioni professionali si compiano nei termini di tempo idonei a realizzare interventi qualificati ed efficaci; deve inoltre segnalare l’eccessivo cumulo degli incarichi e delle prestazioni quando questo torni di pregiudizio all’utente o al cliente.
39. Nel caso in cui non esista un ordine funzionale gerarchico della professione, l’assistente sociale risponde ai responsabili dell’organizzazione di lavoro per gli aspetti amministrativi.
40. L’assistente sociale deve esigere opportunità di aggiornamento e di formazione permanente e adoperarsi affinché si sviluppi la supervisione professionale.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITA’ DELL’ASSISTENTE SOCIALE NEI CONFRONTI DELLA PROFESSIONE

Capo I
Promozione e tutela della Professione

41. L’assistente sociale può esercitare l’attività professionale in rapporto di dipendenza con enti pubblici e privati o in forma autonoma o libero-professionale.
42. L’assistente sociale deve tenere un comportamento consono al decoro ed alla dignità della professione. In nessun caso abuserà della sua posizione professionale.
43. L’assistente sociale deve adoperarsi nei diversi livelli dell’esercizio professionale per far conoscere e difendere i valori, le conoscenze e la metodologia della professione.
Deve contribuire al loro sviluppo e promozione anche attraverso la funzione didattica, la ricerca e la divulgazione della propria esperienza.
44. L’assistente sociale è tenuto alla propria formazione continua al fine di garantire prestazioni qualificate all’utente ed al cliente.
45. L’assistente sociale deve segnalare per iscritto all’Ordine l’esercizio abusivo della professione di cui sia a conoscenza.

Capo II
Onorari

46. Nel rispetto delle leggi che regolano l’esercizio professionale privato vale il principio generale dell’intesa sull’onorario fra l’assistente sociale ed il cliente. L’assistente sociale è tenuto a far conoscere il suo onorario al momento del contratto o non appena sia chiara la richiesta e concordato il piano di intervento.
47. L’assistente sociale ha il dovere di attenersi al tariffario stabilito dall’Ordine Nazionale degli Assistenti Sociali, può tuttavia prestare la sua opera a titolo gratuito.

Capo. III
Sanzioni

48. L’iscrizione all’albo è requisito necessario ed essenziale per l’esercizio dell’attività professionale. E’ sanzionabile lo svolgimento di attività in periodo di sospensione dalla stessa; dell’infrazione risponde anche colui che abbia reso possibile direttamente o indirettamente l’attività irregolare.
49. L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati dal presente Codice deontologico e ogni azione od omissione comunque non consone al decoro o al corretto esercizio della professione, sono punibili con le procedure disciplinari e le relative sanzioni previste nell’apposito Regolamento emanato dall’Ordine Nazionale.
Le sanzioni disciplinari sono comminate da un’apposita Commissione costituita presso l’Ordine, secondo le modalità prescritte dal Regolamento in applicazione dell’art. 17 del DM 615/94.
50. Il procedimento disciplinare è promosso d’ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.
51. Nel caso di studi associati è responsabile sotto il profilo disciplinare il singolo professionista a cui si riferiscono i fatti specifici.

Capo IV
Rapporti con il Consiglio dell’Ordine

52. L’assistente sociale ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza per l’attuazione delle finalità istituzionali. A tal fine ogni iscritto è tenuto a riferire al Consiglio fatti di sua conoscenza relativi all’esercizio professionale che richiedano iniziative o interventi dell’Organo, anche diretti alla sua personale tutela.
53. L’assistente sociale chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori dei Conti deve adempiere l’incarico con impegno costante, imparzialità e nell’interesse della comunità professionale.

Capo V
Attività professionale dell’assistente sociale all’estero e attività degli stranieri in Italia

54. Nel rispetto delle leggi che regolano le attività professionali all’estero, l’assistente sociale è tenuto al rispetto del presente Codice e delle norme deontologiche del paese in cui esercita. L’assistente sociale straniero che, in possesso dei requisiti di legge, eserciti in Italia, è tenuto all’obbligo di osservare il presente Codice.

Capo VI
Aggiornamento del Codice

55. Il Consiglio Nazionale sulla scorta delle questioni problematiche che emergeranno dall’applicazione del Codice, provvederà alla sua revisione. A tal fine è istituito l’Osservatorio nazionale permanente.