Segnali di cambiamento? Le novità introdotte dalla legge T

Promuovere i diritti dei più piccoli e la qualità della loro vita, rimettere al centro del dibattito i bisogni dell’infanzia, farsi garanti del diritto alla identità ed individualità di ogni bambino/a dovrebbe essere la vera “questione morale” di ogni paese civile.

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La legge 285/97 ha il pregio di avere finalmente riunito intorno ad un tavolo competenze tecniche e sensibilità politiche con l’intento di sostenere azioni integrate e progetti comuni sul tema della tutela dell’infanzia e della adolescenza. Non siamo all’anno zero, molti dei servizi di cui si parla nella legge sono stati già sperimentati; la novità sta nel fatto che arrivano segnali di cambiamento di mentalità e si percepiscono, anche tra le righe degli articolati di legge nuove, sensibilità ai problemi del mondo giovanile.
Altra novità: molti progetti, che stentavano a partire o a consolidarsi per la poca disponibilità di fondi, potranno ora essere realmente sostenuti; nuove strategie della prevenzione potranno essere attivate per garantire a bambini e ragazzi una vita serena all’interno del loro contesto familiare e socioambientale.
In questa nuova sfida, che avrà come posta l’autorealizzazione del singolo nella collettività, saranno chiamati a cimentarsi i comuni, le aziende sanitarie locali, le cooperative, le associazioni del volontariato. Ed è per tutti questi motivi, e soprattutto per la portata fortemente innovativa della Legge 285, che Pedagogika.it ha collaborato con la cooperativa sociale Stripes di Rho per l’organizzazione di un convegno che contribuisse a fare chiarezza tra tutti coloro che, a diverso titolo, operano nei servizi sociali rivolti all’infanzia e all’adolescenza.
“C’è qualcosa di nuovo, anzi d’antico”, è il titolo che si è dato all’iniziativa, volendo esprimere con questo l’esigenza di mettere a confronto passato e futuro, per un paragone ricco di spunti operativi. Attraverso due giornate di studio si è creata l’occasione per un approfondimento della conoscenza sia dei servizi da tempo esistenti – e delle loro potenzialità più o meno sfruttate – sia delle opportunità introdotte dalla più recente legislazione.
A partire da questo spirito, ovviamente, l’iniziativa aveva previsto la presenza del ministro Livia Turco. Impossibilitata a partecipare, si è gentilmente resa disponibile ad una intervista che riportiamo integralmente.
La legge 285/97 appare sicuramente un significativo passo in avanti nella legislazione sociale italiana. E’ però legittimo il dubbio che tra amministratori ed operatori possano sorgere equivoci e travisamenti, magari indotti dalla necessità di garantire comunque la prassi quotidiana dei servizi. Ad esempio, per parlare delle cosiddette “azioni positive” finalizzate alla promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, previste dall’articolo 7, possono sorgere dei timori.
Gli “interventi che facilitano l’uso dei tempi e degli spazi…” potrebbero ridursi a banali razionalizzazioni di servizi scuolabus o, peggio, alla ridefinizione di un diverso piano degli impegni di spesa relativi al trasporto urbano. Le “misure orientate alla promozione della conoscenza…” potrebbero convergere in poche e costose iniziative di facciata, che non incidono sulle conoscenze e, soprattutto, sulle coscienze. Né è da escludere che le “misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini…” finiscano per finanziare qualche scimmiottamento di organismi amministrativi come il Sindaco dei ragazzi, senza alcun legame con il concreto fare e progettare la vita della comunità locale.
Abbiamo quindi voluto incominciare con il porre questi dubbi al Ministro e con il chiedere se il controllo sulla bontà e sull’efficacia delle diverse iniziative sarà solo formale o se, piuttosto, la valutazione sarà effettiva e di merito.

Livia Turco: Credo che sia necessario essere concreti e realisti e non sviluppare attese perfezionistiche. La prima fase di applicazione di una nuova legge rappresenta anche un laboratorio sperimentale, tanto più per questa legge che vuole sollecitare la creatività e la capacità innovativa degli Enti locali, la loro apertura alle diverse agenzie per l’infanzia presenti sul territorio. L’Italia, poi, è un paese molto diversificato e disomogeneo, soprattutto nelle sue offerte sul piano sociale; diverse quindi sono le esigenze e diverse le risorse. Anche il banale scuolabus in certe aree, per restare al vostro esempio, può rappresentare un miglioramento significativo per i bambini, e il consiglio comunale dei ragazzi può essere uno sciocco scimmiottamento o un momento formativo e socializzante, a seconda di come viene impostato e del ruolo agito dagli educatori. Detto questo, poiché siamo consapevoli della impreparazione diffusa in molte situazioni, stiamo predisponendo, in collaborazione con il Centro nazionale di documentazione e analisi dell’infanzia, un manuale di “buone pratiche” che possa dare indicazioni utili per l’applicazione della 285 e in particolare dell’art. 7. Niente di precettivo però, niente che voglia imbrigliare la capacità di proposta. Riguardo ai controlli, sono convinta che quelli più efficaci siano di tipo orizzontale (le associazioni presenti sul territorio, i singoli cittadini, la stampa locale): per parte nostra ci siamo impegnati a realizzare un monitoraggio attento per verificare che i soldi vengano spesi, vengano spesi per l’infanzia e in modo congruo.

Maria Piacente: A fronte degli interventi previsti dalla legge 285/97, la novità dei prossimi
anni è il riordino dei cicli scolastici e, in particolare, l’anticipo e il prolungamento dell’obbligo: pensa, Ministro, che il mondo della scuola, impegnato a vivere il proprio cambiamento organizzativo, sarà pronto e disponibile a cogliere le opportunità e i nuovi compiti che questa legislazione gli affida?
L.T.: Uno degli assi principali del cambiamento della scuola dovrebbe essere proprio un diverso rapporto tra la scuola stessa e il territorio. Questa legge va per l’appunto in questa direzione e sollecita la scuola a mettere a disposizione della collettività le sue strutture e le sue risorse umane e professionali. Starà molto alle istanze presenti sul territorio elaborare progetti che coinvolgano la scuola e puntino, soprattutto in certe zone, a prevenire e a recuperare la dispersioen scolastica.

M.P.: Si parla, nell’art. 4, comma 1/a, di “minimo vitale”. Poiché lo strumento, in materia di assistenza, non è del tutto nuovo e, per molti operatori, neanche del tutto adeguato ad incidere significativamente nella vita “di famiglie in particolare stato di bisogno”, quali sono le attenzioni o i criteri che si intendono suggerire agli Enti locali per migliorarne l’impatto o l’efficacia?
L.T.: La legge mette a disposizione risorse per combattere la povertà minorile: questo è il dato nuovo che non si può dare per scontato. Saranno le amministrazioni a definire le forme attraverso le quali sostenere famiglie in difficoltà e migliorare la vita dei bambini. Il riferimento al minimo vitale non vincola certo all’erogazione di assegni assistenziali. Può benissimo concretizzarsi in ticket, buoni per prodotti alimentari, farmaceutici o destinati alla formazione; può diventare promozione per le vacanze, per quelle attività del tempo libero che una famiglia disagiata non può permettersi. E può essere un sostegno economico diretto soprattutto quando si deve evitare l’allontanamento dei figli dai genitori e il loro ricovero in istituto.

M.P.: E’ opinione comune che si protegge meglio l’infanzia se si proteggono le famiglie, le condizioni esistenziali e di lavoro o, in altre parole, se si migliora lo standard della cosiddetta “qualità della vita”. Premesso che non ci si può aspettare da un ministero della Solidarietà sociale che cambi il mondo, lei, Ministro, cosa pensa di questa affermazione?
L.T.: Casa, lavoro, trasporti, organizzazione dei tempi della città: ecco alcune variabili concrete che condizionano la vita delle famiglie e soprattutto dei bambini. E’ fin troppo ovvio che migliorare la qualità della vita dei genitori da questo punto di vista aiuti i bambini. Ma qualità della vita vuol dire anche buone relazioni sociali, ambiente stimolante sul piano culturale, proposte per il tempo libero. I bambini, voglio dire, risentono sia del disagio familiare, che di quello ambientale; così come è altrettanto importante il tipo di socializzazione che viene loro proposta (scuola, sport, gioco). Tutti questi piani devono migliorare e ogni intervento può contribuire a evitare l’esclusione sociale. Ma bambini e bambine, ragazzi e ragazze sono soggetti di diritto in modo autonomo, sono cittadini che come tali devono essere presi in considerazione dalle istituzioni e più in generale dal mondo adulto. Riconoscere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dare spazio ai più piccoli nella scala di priorità dell’agenda politica, è il cambiamento culturale più importante che deve avvenire nel nostro paese.

M.P.: Ministro, rivestendo un ruolo pubblico indiscutibilmente molto impegnativo, com’è riuscita a conciliare il suo lavoro con il tempo da dedicare a suo figlio e che tipo di consiglio si sente di dare alle madri che, lavorando, sono soggette a una nuova forma di “sindrome abbandonica”, che colpisce non più le famiglie deprivate socialmente o economicamente, ma piuttosto le cosiddette “donne in carriera”?
L.T.: Io vivo le stesse contraddizioni e le stesse angosce di qualsiasi madre che abbia un lavoro impegnativo fuori casa. Non c’è dubbio che non potrei fare quello che faccio, se non avessi stretto un patto molto forte con il padre del mio bambino. Sono convinta che quando i padri imparano a vivere fino in fondo la paternità, ne traggono un grande vantaggio per sé. Questo ovviamente non basta a rendere sicura e a placare i sensi di colpa della madre. Mio figlio, per esempio, ha vissuto momenti di crisi e in questo ci ha molto aiutato la scuola e lo stretto rapporto che abbimo instaurato con gli insegnanti. Che cosa faccio per rassicurare mio figlio? Piccole cose. Per esempio, fargli ogni tanto delle sorprese, andarlo a prendere all’uscita di scuola e dirgli che ho rinunciato a qualche impegno per stare con lui. Cerco di spiegargli il lavoro che faccio in modo che non si senta escluso dalla mia vita. Inoltre, cerco di tenere continuità nel rapporto scambiando con lui letterine e biglietti quando so di dovermi assentare più a lungo. Ma, soprattutto, cerco di garantire dei punti fermi nella giornata, come accompagnarlo alle 8 a scuola e metterlo a dormire la sera.
Naturalmente, il mio pochissimo tempo libero gli appartiene. Tutto a posto allora? Neanche per idea, ma in questo modo credo di aver trovato un punto di equilibrio.

Legge 28 agosto 1997, n. 285: “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
Art. 1. (Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza)
1. E’ istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, privilegiando l’ambiente ad esse più confacente ovvero la famiglia naturale, adottiva o affidataria, in attuazione dei princ’pi della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva ai sensi della legge 27/5 1991, n. 176, e degli artt. 1-5 della legge 5/2’92, n. 104.
2. Il Fondo é ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30% delle risorse del Fondo é riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50%, sulla base dell’ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50% secondo i seguenti criteri: a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri; b) numero di minori presenti in presìdi residenziali socio-assistenziali in base all’ultima rilevazione dell’ISTAT; c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell’obbligo come accertata dal Ministero della P.I.; d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall’ISTAT; e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell’interno, nonché dall’Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia. 3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto emanato di concerto con i Ministri dell’interno, del tesoro, di grazia e giustizia e con il Ministro per le pari opportunità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché le Commissioni parlamentari competenti, provvede alla ripartizione delle quote del Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di quelle riservate ai comuni, ai sensi del comma 2. 4. Per il finanziamento del Fondo é autorizzata la spesa di lire 117 miliardi per l’anno 1997 e di lire 312 miliardi a decorrere dall’anno 1998.

Art. 2. (Ambiti territoriali di intervento)
1. Le regioni, nell’ambito della programmazione regionale, definiscono, sentiti gli enti locali, ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8/6/’90, n. 142, ogni tre anni, gli ambiti territoriali di intervento, tenuto conto della presenza dei comuni commissariati ai sensi dell’articolo 15- bis della legge 19/3/’90, n. 55, e successive modificazioni, e procedono al riparto economico delle risorse al fine di assicurare l’efficienza e l’efficacia degli interventi e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti. Possono essere individuati, quali ambiti ter ritoriali di intervento, comuni, comuni associati ai sensi degli artt.24, 25, 26 della legge 8/6/’90, n. 142, comunità montane e province.
2. Gli enti locali ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui al comma 1, mediante accordi di programma definiti ai sensi dell’art. della legge 8/6/’90, n. 142, cui partecipano, in particolare, i provveditorati agli studi, le aziende sanitarie
locali e i centri per la giustizia minorile, approvano piani territoriali di intervento della durata massima di un triennio, articolati in progetti immediatamente esecutivi, nonché il relativo piano economico e la prevista copertura finanziaria. Gli enti locali assicurano la partecipazione delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale nella definizione dei piani di intervento. I piani di intervento sono trasmessi alle regioni, che provvedono all’approvazione ed alla emanazione della relativa delibera di finanziamento a valere sulle quote del Fondo di cui all’art. 1 ad esse attribuite ai sensi del medesimo articolo 1, comma 3, nei limiti delle disponibilità assegnate ad ogni ambito territoriale, entro i successivi sessanta giorni. Le regioni possono impiegare una quota non superiore al 5% delle risorse loro attribuite per la realizzazione di programmi interregionali di scambio e di formazione in materia di servizi per l’infanzia e per l’adolescenza.
3. Le regioni possono istituire fondi regionali per il finanziamento dei piani di intervento ad integrazione delle quote di competenza regionale del Fondo di cui all’articolo 1, nonché di interventi non finanziati dallo stesso Fondo.

Art. 3. (Finalità dei progetti)
1. Sono ammessi al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1 i progetti che perseguono le seguenti finalità:
a) realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genito re-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché di misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali, tenuto conto altresì della condizione dei minori stranieri;
b) innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) realizzazione di servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero, anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
d) realizzazione di azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per l’esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell’ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere e della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche;
e) azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità del gruppo-famiglia ed evitare qualunque forma di emarginazione e di istituzionalizzazione.

Art. 4. (Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) l’erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
b) l’attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l’accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni;
c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un’efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
e) l’accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di handicap fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
f) l’attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall’articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26/7/’75, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresì accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
i) i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

Art. 5. (Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)
1. Le finalità dei progetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera b) possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità
b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l’assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6/12/’71, n. 1044, e possono essere anche autorganizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

Art. 6. (Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero)
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), possono essere perseguite, in particolare, attraverso il sostegno e lo sviluppo di servizi volti a promuovere e a valorizzare la partecipazione dei minori a livello propositivo, decisionale e gestionale in esperienze aggregative, nonché occasioni di riflessione su temi rilevanti per la convivenza civile e lo sviluppo delle capacità di socializzazione e di inserimento nella scuola, nella vita aggregativa e familiare.
2. I servizi di cui al comma 1 sono realizzati attraverso operatori educativi con specifica competenza professionale e possono essere previsti anche nell’ambito dell’at tuazione del regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R.10/11/’96, n. 567.

Art. 7. (Azioni positive per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza)
1. Le finalità dei progetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
a) interventi che facilitano l’uso del tempo e degli spazi urbani e naturali, rimuovono ostacoli nella mobilità, ampliano la fruizione di beni e servizi ambientali, culturali, sociali e sportivi;
b) misure orientate alla promozione della conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza presso tutta la cittadinanza ed in particolare nei confronti degli addetti a servizi di pubblica utilità
c) misure volte a promuovere la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita della comunità locale, anche amministrativa.

Art. 8. (Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia.
2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell’infanzia e dell’adolescenza;
b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresì, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all’obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.
3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, può avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l’attuazione del servizio.
5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 9. (Valutazione dell’efficacia della spesa)
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano una relazione al Ministro per la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, sulla loro efficacia, sull’impatto sui minori e sulla società, sugli obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni di vita dei minori nel rispettivo territorio. Qualora, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto all’impegno contabile delle quote di competenza del Fondo di cui all’articolo 1 ed all’individuazione degli ambiti territoriali di intervento di cui all’articolo 2, il Ministro per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla ridestinazione dei fondi alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per garantire la tempestiva attuazione degli interventi di cui alla presente legge nei comuni commissariati, il Ministro dell’interno, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede a definire le funzioni delle prefetture competenti per territorio per il sostegno e l’assistenza ai comuni ricompresi negli ambiti territoriali di intervento di cui all’articolo 2.

Art. 10. (Relazione al Parlamento)
1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro per la solidarietà sociale trasmette una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 9.

Art. 11. (Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza e statistiche ufficiali sull’infanzia)
1. Il Ministro per la solidarietà sociale convoca periodicamente, e comunque almeno ogni tre anni, la Conferenza nazionale sull’infanzia e sull’adolescenza, organizzata dal Dipartimento per gli affari sociali con il supporto tecnico ed organizzativo del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia e della Conferenza dei presi denti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Gli oneri derivanti dalla organizzazione della Conferenza sono a carico del Fondo di cui all’articolo 1.
2. Ai fini della realizzazione di politiche sociali rivolte all’infanzia e all’adolescenza, l’ISTAT, anche attraverso i soggetti che operano all’interno del Sistema statistico nazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, assicura un flusso informativo con periodicità adeguata sulla qualità della vita dell’infanzia e dell’adolescenza nell’ambito della famiglia, della scuola e, in genere, della società.

Art. 12. (Rifinanziamento della legge 19 luglio 1991, n. 216)
1. Per il rifinanziamento del fondo di cui all’articolo 3 della legge 19 luglio 1991, n. 216, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465, é autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
2. Per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 4 della citata legge n. 216 del 1991, é autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
4. I prefetti trasmettono i rendiconti delle somme accreditate per i finanziamenti di cui all’articolo 3, comma 2, della citata legge n. 216 del 1991, agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell’interno.

Art. 13. (Copertura finanziaria)
1. All’onere derivante dall’attuazione degli articoli 1 e 8 della presente legge, pari a lire 120 miliardi per l’anno 1997 e a lire 315 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1997, a tal fine riducendo di pari importo l’accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla presente legge possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall’Unione europea.
3. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.