AI Act e la scelta europea

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Di Igor Guida

 

Le innovazioni tecnologiche (basti pensare a Internet, ai social network e alle grandi piattaforme digitali) avanzano spesso più rapidamente delle regole chiamate a governarle. La diffusione dell’intelligenza artificiale ha reso questa distanza ancora più evidente, perché i nuovi sistemi possono incidere direttamente su decisioni che riguardano il lavoro, la salute, l’istruzione, la sicurezza e l’accesso ai servizi.

L’Unione europea ha cercato di affrontare questa trasformazione con l’AI Act, un regolamento approvato nel 2024 ed entrato progressivamente in applicazione negli anni successivi. Dal 2 febbraio 2025 sono diventate applicabili le prime disposizioni, tra cui il divieto di alcune pratiche di intelligenza artificiale considerate incompatibili con i diritti fondamentali. Dal 2 agosto dello stesso anno hanno iniziato ad applicarsi le principali disposizioni dedicate ai modelli di AI per finalità generali. Nel corso del 2026 è proseguita l’attuazione del regolamento, anche attraverso misure di trasparenza e ulteriori obblighi, mentre il calendario relativo ad alcune categorie di sistemi ad alto rischio è stato interessato da proposte di modifica.

Non si tratta soltanto di stabilire che cosa le imprese possano o non possano fare. L’obiettivo più ambizioso è costruire un rapporto tra innovazione e responsabilità. L’impostazione europea si fonda su un principio, quello per cui non tutti gli utilizzi dell’intelligenza artificiale presentano gli stessi rischi. Un sistema impiegato per suggerire una ricetta non pone gli stessi problemi di uno utilizzato per valutare candidati a un impiego, prendere decisioni su prestazioni sociali o supportare attività in ambiti particolarmente sensibili. Le tecnologie cioè non sono neutrali rispetto agli effetti sociali del loro utilizzo.

Pensiamo ad un algoritmo impiegato per selezionare personale, che può riprodurre discriminazioni presenti nei dati con i quali è stato sviluppato. Pensiamo ad un sistema di riconoscimento biometrico, che può incidere sulla riservatezza e sulle libertà individuali. Pensiamo ad un’applicazione destinata a supportare decisioni sanitarie, che può produrre conseguenze particolarmente gravi quando commette un errore.

In tali contesti (e si potrebbero fare molti altri esempi), non basta dimostrare che un sistema funziona bene nella maggior parte dei casi, ma occorre valutare anche come vengono gestiti gli errori, chi può intervenire e quali possibilità hanno le persone di contestare decisioni che le riguardano.

Tutto questo è all’origine della scelta europea, e l’AI Act non farà miracoli, ma certamente potrà mettere in guardia dagli utilizzi impropri, dalle controversie e dai danni che possono ricadere sull’intera collettività. Tra regolamentare e innovare, in effetti, non dovrebbe mai esserci uno strapiombo.

In questo senso, io credo che l’Europa si trovi davanti ad una sfida più ampia della sola produzione normativa, perché se vuole essere protagonista dell’epoca dell’AI, non può limitarsi a disciplinare tecnologie sviluppate prevalentemente altrove; deve invece investire nella ricerca, nelle infrastrutture digitali, nella capacità industriale, nella formazione e nelle condizioni favorevoli alla crescita delle imprese innovative.

Si tratta di un’emergenza democratica, perché l’AI influenza le informazioni che riceviamo (le opportunità alle quali possiamo accedere e le decisioni che incidono sulla nostra vita), affidarne il funzionamento esclusivamente a logiche tecniche o commerciali significherebbe escluderne una gran parte della cittadinanza. L’AI Act vuole evitare questo, pur con le difficoltà e i limiti di una regolazione destinata a confrontarsi con tecnologie in rapidissima trasformazione.


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