Il decreto “Rilancio” prevede l’incremento del bonus baby sitter, predisposto dal precedente decreto “Cura Italia”, da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario), dando la possibilità di utilizzarlo per acquistare servizi di baby sitting o, in alternativa, per l’iscrizione a numerosi servizi educativi (servizi integrativi per l’infanzia, servizi socio educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa, e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia) tra cui i Centri estivi.

Con il Messaggio n. 2350 del 5 giugno 2020, l’INPS ha comunicato l’avvio della nuova procedura per la presentazione delle domande peri nuovi bonus per servizi di baby-sitting e per la comprovataiscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia.

Con la Circolare n. 73 del 17 giugno 2020 INSP ha fornito alcune importanti precisazioni rispetto alle modifiche agli articoli 23 e 25 relativi ai congedi e all’alternatività/incompatibilità degli stessi con il Bonus.

Come definito dalla nota a tali bonus possono accedere coloro che non hanno presentato la domanda per la prestazionedi bonus baby-sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo pari ad un massimo di 1.200 euro ovvero di 2.000 euro, a seconda del settore di appartenenza del soggetto richiedente. Inoltre, possono presentare la domanda per i nuovi bonus anche coloro che abbiano già fruito della prestazione di bonus per servizi di baby-sitting per un importo massimo di 600 euro ovvero di 1.000 euro nella prima fase dell’emergenza.

Tali ultimi soggetti possono effettuare una nuova richiesta di bonus finalizzata ad ottenere l’importo integrativo del precedente, senza tuttavia superare gli importi massimi previsti, paria 1.200 euro o 2.000 euro.

Infine, il bonus per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi per i quali è stato rimborsato il bonus asilo nido erogato dall’INPS.


Chi può presentare domanda per la prestazione?

I bonus per i servizi di baby-sitting e per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia spettano in presenza di figli minori fino a 12 anni di età alla data del 5 marzo 2020. In presenza di figli con disabilità in situazione di gravità accertata non si tiene conto del predetto limite d’età.

Possono presentare la domanda le seguenti categorie di lavoratori:

  • dipendenti del settore privato;
  • iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8agosto 1995, n. 335;
  • autonomi iscritti all’INPS;
  • autonomi iscritti alle casse professionali.

Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200 euro per nucleo familiare, da utilizzare per prestazioni di baby-sitting, nel periodo dal 5 marzo 2020 al 31luglio 2020, ovvero in caso di comprovata iscrizione a centri estivi e per servizi integrativi perl’infanzia, nel periodo di chiusura dei servizi educativi scolastici e fino al 31 luglio 202.

Nel medesimo periodo dal 5 marzo 2020 fino al 31 luglio 2020, i bonus per i servizi indicatispettano altresì ai lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato,alternativamente al congedo specifico COVID, appartenenti alle seguenti categorie:

  • medici;
  • infermieri;
  • tecnici di laboratorio biomedico;
  • tecnici di radiologia medica;
  • operatori sociosanitari.

In via ulteriore, i bonus spettano anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorsopubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.In tali casi, i bonus sono riconosciuti dall’INPS nel limite massimo complessivo di 2.000 euro per nucleo familiare.

In base alle nuove regole del decreto-legge n. 34/2020, chi ha richiesto il congedo Covid dper un periodo non superiore a 15 giorni potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza) tramite richiesta del Bonus, ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti. Nel rispetto del principio di “alternatività”, nel caso di congedo COVID autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.

Bonus per comprovata iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi dell’infanzia

Il Decreto 34/2020 ha introdotto la possibilità di utilizzare il bonus in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.

Il genitore dovrà allegare alla domanda della prestazione la documentazione comprovante l’iscrizione ai suddetti centri e/o strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia (ad esempio, ricevuta di iscrizione, fattura, altra documentazione che attesti l’iscrizione), indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro o alla struttura (minimo una settimana o multipli di settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020. Inoltre, dovrà essere indicato anche l’importo della spesa sostenuta o ancora da sostenere.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale)nonché il tipo di struttura che ospita il minore, selezionando il codice identificativo tra leseguenti tipologie previste dal nomenclatore degli interventi e servizi sociali:

  • Centri e attività diurne (L);
  • Centri con funzione educativo-ricreativa (LA);
  • Ludoteche (L1);
  • Centri di aggregazione sociale (LA2);
  • Centri per le famiglie (LA3);
  • Centri diurni di protezione sociale (LA4)
  • ;Asili e servizi per la prima infanzia (LB);
  • Asilo Nido (LB1);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (LB2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: spazi gioco (Lb2.2);
  • Servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia: centri bambini genitori (LB2.3).

Il bonus per servizi di iscrizione ai centri estivi e servizi integrativi per l’infanzia è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, cartaprepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso le poste, secondo la scelta indicata all’attodella domanda dal richiedente. A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all’IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.


Modalità di compilazione e presentazione della domanda

L’accesso alla domanda online di bonus per servizi di baby-sitting/servizi per l’infanzia è disponibile nella homepage del sito www.inps.it (sezione “Servizi online”> “Servizi per il cittadino” > autenticazione con una delle credenziali di seguito elencate >“Domanda di prestazioni a sostegno del reddito” > “Bonus servizi di baby sitting”).

Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà autenticarsi ai servizi INPS e pertanto,dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

  • PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall’INPS;
  • SPID di livello 2 o superiore;
  • Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
  • Carta nazionale dei servizi (CNS).

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure alnumero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversigestori). L’utente dovrà comunque essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIEo CNS, di PIN Telefonico generato mediante l’apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato.